riduzione di capitale per esuberanza con imputazione della riduzione a riserva


 

 

Not. Antonio Novembre, 09.10.2001

  

Una sSrln compagine sociale strettamente familiare intenderebbe operare una riduzione del capitale sociale per esuberanza (con contestuale conversione in Euro) portandolo da £. 2.000.000.000 a Euro 99.000.

  

Detto che l'esuberanza sembra sussistere (il capitale era stato aumentato ai fini dell'ottenimento di finanziamenti agevolati ormai decorsi e sembra nettamente sovradimenzionato rispetto a quella che è l'effettiva attuale attività sociale-l'attuale misura del capitale comporta riflessi tributari obiettivamente nefasti), due problematiche sembrano comunque sussistere.

 

La prima è che la riduzione dovrebbe essere attuata (non tramite rimborso ai soci, ovvero liberazione da conferimenti ancora dovuti, ma) attraverso l'imputazione dell'importo del capitale ridotto a riserva. Sul punto, oltre al contrasto di orientamenti tra Trib. Milano e App. Milano (che si esprime in senso favorevole) riportata nelle "Omolagazioni" dell'Ufficio studi (e con la motivazione in Riv. Not.), e a un decreto del Trib. Roma del giugno 1983 (pubblicato su Vita. not. dell'1984), che propende per la negativa, non son riuscito a reperire altro.

 

La seconda problematica attiene alla misura della riduzione, che mi pare molto cospicua, venendo il capitale nominale a essere dimunuito a meno di un decimo dell'attuale (e strumentalmente, é evidente, a una successiva possibile eliminazione del Collegio sindacale, la quale, di per sé, non può giustificare la riduzione). Sul punto (cioè sulla possibilità di censurare non l'an ma il quantum dell'esuberanza) non ho, d'altro canto, rinvenuto alcunchè, neanche nella precedente giurisprudenza camerale più "interventista".

 

In effetti, c'è poi una terza, più generale e in parte assorbente, problematica, quella che attiene all'estensione (e quindi ai limiti) dei controllo notarile ai fini dell'iscrivibilità di una delibera del genere,  in tempi di (quasi) abrogazione del giudizio di legittimità dell'Autorità giudiziaria.

 

Aggiungo, in ultimo, che i (pochi) soci si sono già dichiarati disposti all'approvazione all'unanimità dell'eventuale delibera, nonchè a una definizione della riserva costituenda alla stregua di "sovraprezzo azionario", con il vincolo che ne consegue.

                    

Ma i dubbi rimangono.

Anche se è difficile individuare l'interesse meritevole di tutela che Srebbe leso dall'approvazione di una siffatta deliberazione.